PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e piano d'azione).

      1. Il Governo, in ottemperanza ai princìpi di pace sanciti nella Costituzione, in particolare all'articolo 11, nello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, nella risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 53/25 del 10 novembre 1998 che ha proclamato il periodo 2001-2010 «Decennio internazionale della promozione di una cultura della nonviolenza e della pace a beneficio dei bambini nel mondo» e nella risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 53/243 del 13 settembre 1999 recante «Dichiarazione e programma d'azione su una cultura di pace», adotta il piano d'azione per la diffusione di una cultura della pace e della non violenza per i bambini italiani per il periodo 2006-2010.

Art. 2.
(Definizione).

      1. La Repubblica promuove la pace intesa non solo come assenza di conflitti, ma quale processo di partecipazione attivo volto a favorire la risoluzione dei conflitti mediante il ricorso al dialogo in uno spirito di reciproca comprensione e cooperazione.
      2. La Repubblica promuove, altresì, la diffusione di una cultura della pace fondata sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione e di intolleranza derivante dalla diversità di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche nonché di condizioni personali e sociali.

 

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      3. La Repubblica promuove la diffusione di una cultura della non violenza quale insieme di azioni finalizzate alla risoluzione pacifica dei conflitti tra Stati e tra società civili mediante il ricorso a procedure basate sui princìpi del rispetto reciproco, dell'integrazione e della prevenzione di ogni forma di discriminazione, intolleranza e uso illegittimo della forza.

Art. 3.
(Modalità di attuazione).

      1. Il piano d'azione di cui all'articolo 1 è attuato, nell'ambito delle reciproche competenze, da:

          a) le regioni, che svolgono un ruolo di programmazione e di coordinamento di iniziative formative e informative nonché di incentivazione e raccordo tra i soggetti interessati alla promozione di una cultura della pace;

          b) il Ministero della pubblica istruzione, tramite le competenti strutture periferiche;

          c) il Ministero dell'università e della ricerca;

          d) le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e le altre istituzioni educative operanti sul territorio;

          e) le università e gli istituti di ricerca;

          f) le strutture degli enti territoriali operanti nell'ambito delle politiche a favore dei giovani;

          g) le associazioni e le organizzazioni non governative che si occupano di educazione e di divulgazione dei temi della pace e della non violenza;

          h) le agenzie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) operanti in Italia sui temi della pace e della non violenza.

 

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Art. 4.
(Ruolo delle regioni).

      1. Le regioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, elaborano piani triennali di intervento volti alla diffusione di una cultura della pace e della non violenza, come definite all'articolo 2, rivolti:

          a) agli studenti, alle loro famiglie e agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio;

          b) agli operatori delle istituzioni pubbliche e delle associazioni, enti ed organizzazioni della società civile, impegnati nell'attuazione di politiche e di iniziative a favore dei giovani;

          c) ai giovani in generale.

      2. I piani triennali di intervento di cui al comma 1 definiscono:

          a) gli obiettivi primari che si intendono raggiungere nel corso di ogni triennio;

          b) gli strumenti didattici e le modalità operative necessari per conseguire gli obiettivi previsti;

          c) il ruolo dei soggetti coinvolti di cui all'articolo 5;

          d) le modalità di verifica dei risultati ottenuti alla fine di ogni triennio.

Art. 5.
(Piani triennali).

      1. Nell'elaborazione e nell'attuazione dei piani triennali regionali di cui all'articolo 4, le regioni sono tenute a:

          a) promuovere il coinvolgimento delle competenti strutture periferiche del Ministero della pubblica istruzione;

          b) richiedere la collaborazione delle università e dei centri di ricerca, privilegiando quelli che, nei piani formativi,

 

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includono corsi o progetti vertenti sui temi della pace, delle strategie di risoluzione dei conflitti e della non violenza;

          c) valorizzare i contributi delle associazioni e delle organizzazioni non governative che si occupano di educazione e di divulgazione dei temi della pace e della non violenza;

          d) avvalersi dell'eventuale contributo delle agenzie dell'ONU operanti in Italia sui temi della pace e della non violenza anche per promuovere iniziative di educazione e sensibilizzazione alla non violenza il 15 settembre di ciascun anno, proclamato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite «Giornata internazionale della pace».

Art. 6.
(Servizio civile nazionale).

      1. In attuazione dei princìpi di solidarietà, cooperazione ed educazione alla pace tra i popoli stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 6 marzo 2001, n. 64, le regioni provvedono alla realizzazione di appositi progetti rivolti ai giovani che prestano il servizio civile nazionale finalizzati alla promozione di una cultura della pace e alla risoluzione non violenta dei conflitti.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1.600.000 euro annui, si provvede, per il triennio 2006-2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

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      2. La somma di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni sulla base della percentuale della popolazione di età inferiore a ventinove anni. La quota attribuita ai sensi del presente comma è aumentata in misura pari al 10 per cento per le regioni che hanno adottato norme finalizzate alla promozione e alla diffusione di una cultura della pace e della non violenza.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.